Statuto

PREMESSA

“Sarete voi i miei testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino al confine della Terra” (Act. 1/8)

***

La Cavalleria si definisce come auto-disciplina, generosità e coraggio. Chiunque non abbia la ferma volontà di sviluppare e di approfondire questi comportamenti nella sua vita, non potrà mai diventare Confratello. Lo zelo alla rinuncia, in mezzo a questa società di abbondanza, il generoso impegno per i più deboli ed i non-protetti, la lotta coraggiosa per la giustizia e la pace, sono le caratteristiche dell’Ordine del Santo Sepolcro.

Il legame con Gerusalemme che si manifesta nell’Ordine ed esige la responsabilità per i Luoghi Santi orienta i nostri desideri verso la Gerusalemme celeste. (Gal.4/26)

Il Santo Sepolcro è il simbolo della comune Passione con Gesù ed anche la nostra speranza nella Resurrezione. (Phil. 3/10)

La Croce che portiamo non è un gioiello, ma la testimonianza di sottomissione alla legge della Croce. La forma della Croce usata nell’Ordine ci ricorda le ferite del Signore ed inoltre le piaghe dalle quali la Terra Santa sta perdendo il suo sangue.

La Conchiglia del Pellegrino ricorda l’impegno di aiutare i bisognosi e la realtà di essere pellegrini in questa terra.

La condotta morale ed il sentimento cristiano sano le prime esigenze per poter essere ammessi nell’Ordine. La pratica della Fede cristiana si deve dimostrare nel seno della propria famiglia, sul posto di lavoro, nell’ubbidienza verso il Santo Padre e collaborando nella propria Parrocchia e nella propria Diocesi, alle attività cristiane.

Questa distinzione dell’Ordine richiede dai suoi membri:

– devozione religiosa,
– partecipazione alle attività della Chiesa,
– apostolato laico, disponibilità per il servizio della Chiesa,
– cura dello spirito ecumenico, soprattutto tramite l’interesse vivo verso i problemi  confessionali in Palestina.

La particolarità dell’Ordine consiste nell’impegno per i Luoghi Santi di Gerusalemme e nei doveri per la Chiesa in Palestina. Non si potrà mai notare abbastanza che l’opera caritativa dell’Ordine deve avere le sue radici nella spiritualità dei suoi membri.

INDICE

− ATTO DI APPROVAZIONE
− PREMESSA
− TITOLO I: ORIGINE E NATURA GIURIDICA DELL’ORDINE (articoli 1-4)
− TITOLO II: I MEMBRI DELL’ORDINE (articoli 5-15)
− TITOLO III: ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELL’ORDINE (articoli 16-31)
− TITOLO IV: MEZZI E GESTIONE FINANZIARIA DELL’ORDINE (articoli 32-35)
− TITOLO V: ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELL’ORDINE (articoli 36-46)
− TITOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI (articoli 47-54)
− ALLEGATO “A”: AMMISSIONI E PROMOZIONI-GRADI CAVALLERESCHI
− ALLEGATO “B”: GESTIONE FINANZIARIA E BILANCIO
− APPENDICE Iª: BENEFICI SPIRITUALI CONCESSI ALL’ORDINE DAI SOMMI PONTEFICI
− APPENDICE IIª: CENNI DI ARALDICA-PRECEDENZE-UNIFORMI ED INSEGNE DELL’ORDINE

TITOLO I
ORIGINE E NATURA GIURIDICA DELL’ORDINE

Art. 1 (Istituzione)
“L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme”, di antica origine, riordinato ed arricchito di privilegi dai Sommi Pontefici, per vincoli storici, giuridici e spirituali è sotto la benigna protezione della Santa Sede.
L’Ordine è persona giuridica di diritto canonico, come dalle Lettere Apostoliche di Sua Santità Pio XII del 14 settembre 1949 e di Sua Santità Giovanni XXIII dell’8 dicembre 1962, nonchè persona giuridica vaticana, come dal Rescritto di Sua Santità Giovanni Paolo II del 1 febbraio 1996.

Art. 2 (Fini)
L’Ordine ha per scopo:

  1. di rafforzare nei suoi membri la pratica della vira cristiana, in assoluta fedeltà al sommo Pontefice e secondo gli insegnamenti della Chiesa, osservando come base i principi della carità dei quali l’Ordine è un mezzo fondamentale per gli aiuti alla Terra Santa;
  2. di sostenere ed aiutare le opere e le istituzioni cultuali, caritative, culturali e sociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle del e nel Patriarcato Latino di Gerusalemme, con il quale l’Ordine mantiene legami tradizionali;
  3. di zelare la conservazione e la propagazione della fede in quelle terre, interessandovi i cattolici sparsi in tutto il mondo, uniti nella carità dal simbolo dell’Ordine, nonché tutti i fratelli cristiani;
  4. di sostenere i diritti della Chiesa Cattolica in Terra Santa.

Art.3 (Natura)
L’Ordine per la sua natura e per le sue finalità strettamente religiose e caritative è estraneo a qualsiasi movimento o manifestazione di carattere politico. I membri dell’Orine non possono prendere parte ad attività di enti, organizzazioni ed associazioni, il cui carattere, scopi e programmi siano in contrasto con la dottrina e gli insegnamenti della Chiesa Cattolica, o appartenere a pretesi Ordini ed Istituzioni di asserito carattere cavalleresco, non riconosciuti dalla Santa Sede o non concessi da Stati Sovrani.

Art.4 (Sede)
L’Ordine ha la sua sede legale nello Stato della Città del Vaticano ed ha il centro della sua attività  spirituale nel Convento situato presso la Chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo, come da Motu Proprio di Sua Santità Pio XII, in data 15 agosto 1945. A Gerusalemme ed ai luoghi Santi si riallacciano fondamentalmente la storia e l’attuale vira dell’Ordine.

TITOLO II
I MEMBRI DELL’ORDINE

Art.5 (Classi e gradi)

L’Ordine è costituito da Cavalieri e Dame che si dividono in tre classi:

  1. Classe dei Cavalieri di Collare e delle Dame di Collare;
  2. Classe dei Cavalieri, distinta nei gradi di:

− Cavaliere di Gran Croce
− Commendatore con Placca (Grand’Ufficiale)
− Commendatore
− Cavaliere

  1. Classe delle Dame, distinta nei gradi di:

− Dama di Gran Croce
− Dama di Commenda con Placca
− Dama di Commenda
− Dama

  1. I Cavalieri e le Dame sano scelti tra persone di fede Cattolica, di specchiata condotta morale, particolarmente benemerite verso le Opere Cattoliche di Terra Santa e verso l’Ordine, e che si impegnano ad esserlo anche per l’avvenire.

Art.6 (Ammissioni e promozioni)

  1. I Cavalieri e le Dame sono nominati dal Cardinale Gran Maestro.
  2. Le ammissioni e le promozioni dei Cavalieri e delle Dame di ogni grado sono decretate dal Cardinale Gran Maestro con apposito Diploma di nomina da lui firmato e munito del suo sigillo e di quello dell’Ordine.
  1. Il Diploma deve essere munito del «Visto» e del sigillo della Segreteria di Stato.

Art. 7 (Procedura per le ammissioni e per le promozioni)

  1. Le proposte per le ammissioni nell’Ordine e per le prompzioni di grado devano essere indirizzate al Cardinale Gran Maestro dai Luogotenenti o dai Delegati Magistrali nella cui giurisdizione risiede il candidato, sentito il parere dei rispettivi Consigli e dovranno essere corredate dai documenti di cui all’allegato A.
  1. Le proposte prima di essere sottoposte al Cardinale Gran Maestro, devono essere esaminate e corredate del parere della Commissione per l’esame delle proposte di Domine e promozioni.
  1. Le ammissioni nell’Ordine avvengono con il grado iniziale di Cavaliere o.di Dama.
  1. Le promozioni avvengono per gradi successivi, dopo almeno tre anni di appartenenza nel grado precedente.
  1. Si potrà derogare a detti criteri soltanto per documentati meriti eccezionali o per motivi di particolarissima importanza.
  1. Le disposizioni particolari contenute nell’allegato A potranno essere modificate o in sede di redazione del Regolamento generale o da comunicati del Gran Magistero, su direttiva del Cardinale Gran Maestro.

Art. 8 (Nomine “Motu Proprio”)
Il Cardinale Gran Maestro ha facoltà di concedere, a sua discrezione, in casi particolati, Motu Proprio ammissioni e promozioni nell’Ordine, informandone il Luogotenente o il Delegato Magistrale del luogo di residenza del candidato e l’Ordinario.

Art.9 (Nomine del Gran Magistero)
Il Gran Magistero, in casi assolutamente eccezionali, riconosciuti tali del Cardinale Gran Maestro, può presentare proposte di nomina.

Art. 10 (Facoltà del Patriarca Latino di Gerusalemme)
Il Patriarca Latino di Gerusalemme, Gran Priore dell’Ordine, ha facoltà di ammettere nell’Ordine i Canonici del Capitolo Patriarcale della Basilica del Santo Sepolcro con il grado corrispondente alla dignità, nonché i membri del clero secolare e religioso, muniti rispettivamente di nulla osta del loro Superiore maggiore, e laici, gli uni e gli altri con stabile residenza nel territorio del Patriarcato Latino e particolarmente benemeriti del Patriarcato stesso, delle sue opere ed istituzioni, della Custodia di Terra Santa o dei Luoghi Santi.

Dette ammissioni, effettuate con biglietto di nomina del Patriarca, devono essere sottoposte con la relativa documentazione al Cardinale Gran Maestro che le convalida con il rilascio del Diploma.

Art. 11 (Investiture)

  1. Compete al Cardinale Gran Maestro di effettuare le investiture; in sua assenza, ai Gran Priori delle rispettive Luogotenenze, per sua delega implicita. I Gran Priori possono delegare, a loro volta, altra Autorità Ecclesiastica.
  1. L’lnvestitura rafforza nei Cavalieri e nelle Dame l’impegno di un’aperta professione di fede e di una pratica attiva dei doveri cristiani, particolarmente per il conseguimento dei fini dell’Ordine.
  1. I Cavalieri e le Dame ricevono l’lnvestitura secondo il “Cerimoniale per l’lnvestitura dei Cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme”, approvato dalla Sacra Congregazione dei Riti il 25 luglio 1962, ed acquisiscono i favori spirituali concessi all’Ordine dai Sommi Pontefici e precisati nell’ Appendice Iª.

Art. 12 (Partecipazione alle cerimonie ed alle riunioni)
E’ dovere dei Cavalieri e delle Dame partecipare alle riunioni, cerimonie, funzioni religiose, nonché alle attività spirituali e caritative promosse dall’Ordine.

Art. 13 (Decorazioni al Merito)

  1. Il Cardinale Gran Maestro, dopo aver consultato il Luogotenente o il Delegato Magistrale, territorialmente competenti, ha la facoltà di conferire a persone di irreprensibile condotta morale e particolarmente benemerite nella carità per la Terra Santa, anche se non possono assumere gli impegni che l’Investitura impone ai Cavalieri ed alle Dame, la Decorazione al Merito, distinta nelle seguenti classi:
  1. Croce al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
  2. Croce con Placca d’argento al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
  1. Croce con Placca d’oro al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
  1. Ai Decorati non spetta il titolo di membri dell’Ordine.

Art. 14  (Distinzioni speciali)
Sono distinzioni speciali dell’Ordine:

  1. La Palma di Gerusalemme (d’oro, d’argento e di bronzo), conferita dal Cardinale Gran Maestro a persone di specchiata condotta morale, particolarmente benemerite dell’Ordine o delta Terra Santa. La Palma di Gerusalemme può essere conferita per gli stessi motivi e condizioni, in casi particolari, dal Patriarca Gran Priore dell’Ordine a persone con residenza stabile in Terra Santa, ed in casi eccezionali, a persone ivi di passaggio; il Patriarca ne informerà regolarmente il Gran Magistero, trasmettendo la relativa documentazione.
  1. La Conchiglia del Pellegrino, concessa dal Cardinale Gran Maestro o dal Patriarca Latino di Gerusalemme, a Cavalieri e Dame che abbiano compiùto un pio Pellegrinaggio in Terra Santa.

Art. 15 (Rappresentanza dell’Ordine)

  1. Il Cardinale Gran Maestro rappresenta l’Ordine.
  2. Spetta al Cardinale Gran Maestro designare la rappresentanza dell’Ordine alle Cerimonie Papali.
  1. Il Cardinale Gran Maestro dispone la partecipazione di rappresentanza dell’Ordine a manifestazioni internazionali di carattere religioso, caritativo; civile o culturale.
  1. Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali dispongono la partecipazione di rappresentanza dell’Ordine a manifestazioni nazionali e locali di carattere religioso, civile, caritativo o culturale.
  1. Il Governatore Generale dell’Ordine rappresenta l’Ordine in giudizio.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELL’ORDINE

Art. 16 (Governo dell’Ordine)

  1. L’Ordine è retto e governato dal Cardinale Gran Maestro.
  2. Nel governo dell’Ordine il Cardinale Gran Maestro è coadiuvato da:
  1. il Gran Magistero e la sua Presidenza;
  2. la Consulta.

Art. 17 (Cardinale Gran Maestro)

  1. Il Cardinale Gran Maestro è nominato dal Sommo Pontefice tra i Cardinali di Santa Romana Chiesa.
  1. Il Cardinale Gran Maestro regge e governa l’Ordine, lo rappresenta come previsto nell’art. 15 che precede, tutela l’applicazione e l’osservanza dello Statuto e dispone quanto ritiene necessario o utile per il raggiungimento dei fini dell’Ordine, per mezzo di direttive vincolanti.
  1. I rapporti dell’Ordine con la Santa Sede e con le massime Autorità Ecclesiastiche e civili internazionali e nazionali sono tenuti dal Cardinale Gran Maestro, che può delegar e Dignitari del Gran Magistero, ovvero Luogotenenti o Delegati Magistrali nel territorio di loro competenza.
  1. Il Cardinale Gran Maestro partecipa alle riunioni del Gran Magistero e quando ne ravvisi l’opportunità partecipa alle riunioni della Presidenza del Gran Magistero.
  1. Il Cardinale Gran Maestro può delegare ad organi previsti dallo Statuto, a singoli membri del Gran Magistero, o a singoli membri dell’Ordine, il compito di determinati affari o di singole questioni.

Art. 18 (Patriarca Gran Priore)

  1. Il Patriarca Latino di Gerusalemme è Gran Priore dell’Ordine. Egli è il più alto Dignitario dell’Ordine, dopo il Cardinale Gran Maestro.
  1. Il Patriarca Gran Priore dell’Ordine riferisce periodicamente al Cardinale Gran Maestro ed al Gran Magistero sulle esigenze pastorali di Terra Santa, per facilitare ai detti Organi la programmazione degli aiuti e la coordinazione delle attività dell’Ordine in Terra Santa. A tal fine può essere invitato dal Cardinale Gran Maestro a presenziare alle riunioni del Gran Mágistero, senza diritto di voto.

Art. 19 (Assessore)

  1. L’Assessore è un Prelato, nominato dal Cardinale Gran Maestro, con l’approvazione del Sommo Pontefice.
  1. L’Assessore rappresenta l’Ordine e lo regge in collaborazione con gli Organi Statutari previsti, durante la vacanza o l’eventuale impedimento del Cardinale Gran Maestro.
  1. L’Assessore decade con la nomina del nuovo Cardinale Gran Maestro, ma può essere confermato.
  1. L’Assessore, quando non sostituisce il Cardinale Gran Maestro, come previsto al precedente punto 2, può egualmente presenziare alle riunioni del Gran Magistero, ma in tal caso, non ha diritto di voto.

Art. 20 (Gran Magistero)

Il Gran Magistero è convocato e presieduto dal Cardinale Gran Maestro, che ne determina l’ordine del giorno. Fanno parte del Gran Magistero:

  1. il Luogotenente Generale;
  2. il Governatore Generale;
  3. i Vice Governatori Generali;
  4. il Cancelliere dell’Ordine;
  5. il Cerimoniere dell’Ordine;
  6. gli altri membri dell’Ordine, scelti e nominati dal Cardinale Gran Maestro, secondo criteri ispirati a principi di internazionalità e di funzionalità, in numero non superiore a dodici, dei quali, almeno due terzi laici.

Alle riunioni del Gran Magistero può partecipare  l’Assessore. Non possono esser nominati Membri del Gran Magistero i Luogotenenti, i Delegati Magistrali ed i Gran Priori in carica.

Art. 21 (Compiti del Gran Magistero)

Il Gran Magistero assiste e coadiuva il Cardinale Gran Maestro nel governo e nella gestione dell’Ordine. Il Gran Magistero, in conformità alle direttive impartite dal Cardinale Gran Maestro:

  1. predispone e programma le attività dell’Ordine;
  2. predispone e programma le attività dell’Ordine in Terra Santa;
  3. orienta e coordina le attività delle organizzazioni nazionali;
  4. interpreta le norme statutarie;
  5. approva i bilanci dell’Ordine;
  6. attua ogni altro compito che il Cardinale Gran Maestro riterrà opportuno affidargli.

Art. 22 (Luogotenente Generale)

Il Luogotenente Generale è nominato dal Cardinale Gran Maestro tra i Cavalieri laici. Il Luogotenente Generale:

  1. rappresenta il Cardinale Gran Maestro nelle manifestazioni riguardanti l’Ordine o quando e da lui delegato;
  2. esplica ogni compito che, in casi particolari, il Cardinale Gran Maestro riterrà opportuno affidargli.

Il Luogotenente Generale ha durante munere il titolo di “Eccellenza”.

Art. 23 (Presidenza del Gran Magistero)

Il Governatore Generale, i Vice Governatori Generali, il Cancelliere dell’Ordine ed eventuali membri del Gran Magistero designati dal Cardinale Gran Maestro, costituiscono la Presidenza del Gran Magistero. La Presidenza, quale organo esecutivo del Gran Magistero:

  1. esegue le disposizioni ed i programmi riguardanti l’attività dell’Ordine;
  2. esegue le disposizioni ed i programmi riguardanti l’attività dell’Ordine in Terra Santa;
  3. dirama le istruzioni sugli adempimenti amministrativi, organizzativi e caritativi dell’Ordine;
  4. vigila sull’esatta applicazione dello Statuto e delle disposizioni degli Organi Centrali;
  5. redige il bilancio dell’Ordine secondo i criteri di cui all’art. 34;
  6. esegue ogni altro compito che il Cardinale Gran Maestro riterrà opportuno affidargli.

Art. 24 (Governatore Generale)

Il Governatore Generale dell’Ordine è nominato dal Cardinale Gran Maestro tra i Cavalieri laici. Il Governatore Generale sotto la direzione del Cardinale Gran Maestro:

  1. sovrintende alle attività dei componenti del Gran Magistero, della Consulta e delle Commissioni;
  2. studia e riferisce al Cardinale Gran Maestro sulle necessità delle opere in Terra Santa;
  3. rappresenta l’Ordine in giudizio;
  4. segue la situazione e le necessità delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali;
  5. interviene anche direttamente nella disciplina e nel potenziamento delle predette dipendenti organizzazioni periferiche;
  6. attua e segue le disposizioni amministrative ed e responsabile degli affari di ordinaria amministrazione;
  7. per le operazioni o spese eccedenti l’amministrazione ordinaria deve avere il consenso esplicito del Cardinale Gran Maestro;
  8. informa il Cardinale Gran Maestro sui problemi e le questioni dibattute e trattate nell’ambito dell’Ordine;
  9. esplica tutti i compiti che potranno essergli affidati dal Cardinale Gran Maestro.

Il Governatore Generale ha durante munere il titolo di “Eccellenza”.

Art. 25 (Vice Governatori Generali)

Vice Governatori Generali dell’Ordine sono nominati dal Cardinale Gran Maestro tra i Cavalieri laici.

I Vice Governatori Generali collaborano con il Governatore Generale; lo assistono nello svolgimento delle sue attività; lo sostituiscono nel caso di assenza, di impedimento o di necessità. I Vice Governatori Generali hanno durante munere il titolo di “Eccellenza”.

Art. 26 (Cancelliere dell’Ordine)

  1. Il Cancelliere dell’Ordine è nominato dal Cardinale Gran Maestro tra i membri ecclesiastici o laici dell’Ordine.
  2. Il Cancelliere dell’Ordine è Segretario del Gran Magistero, della Presidenza del Gran Magistero e della Consulta.
  3. Sovrintende alle nomine e promozioni, nei limiti di cui al punto 4 dell’allegato A, al rinnovo delle cariche dei Dignitari delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali.
  4. Cura e dirige la redazione delle pubblicazioni dell’Ordine.
  5. Qualora il Cancelliere dell’Ordine sia un ecclesiastico, tratta i problemi concernenti la vita spirituale dell’Ordine, diversamente tale compito è espletato dal Cerimoniere dell’Ordine.
  6. Esegue le particolari istruzioni a lui impartite da Sua Eminenza il Cardinale Gran Maestro.
  7. In caso di assenza, di impedimento o di necessità, i suoi compiti possono essere delegati dal Cardinale Gran Maestro ad altri Membri del Gran Magistero.

Art. 27 (Cerimoniere dell’Ordine)
Il Cerimoniere dell‘Ordine, scelto dal Cardinale Gran Maestro tra i membri ecclesiastici dell’Ordine:

  1. cura l’organizzazione delle cerimonie e delle manifestazioni religiose dell‘Ordine;
  1. assolve i particolari incarichi che il Cardinal e Gran Maestro ritiene opportuno affidargli;
  1. tratta i problemi concernenti la vita spirituale dell’Ordine, qualora il Cancelliere dell’Ordine sia un laico.

Art. 28 (Consulta)

  1. La Consulta e convocata e presieduta dal Cardinale Gran Maestro, che ne determina l’ordine del giorno.
  1. Fanno parte della Consulta:
  2. il Patriarca Gran Priore;
  3. l’Assessore;
  4. i Membri del Gran Magistero;
  5. i Luogotenenti ed i Delegati Magistrali;
  6. un rappresentante della Segreteria di Stato
  7. un rappresentante designato dalla Sacra Congregazione per

le Chiese Orientali;

  1. La Consulta prende conoscenza delle attività svolte dal Gran Magistero e dei suoi programmi nonché delle attività svolte dalle singole Luogotenenze e Delegazioni Magistrali.

Esprime parere sull’organizzazione e sull’attuazione delle attività dell’Ordine, delle Opere in Terra Santa, nonché su ogni altra questione che le venga sottoposta.

  1. La Consulta deve essere convocata, almeno una volta ogni cinque anni.

Art. 29 (Dignitari dell’Ordine)
Al Gran Priore dell’Ordine, all’Assessore, ai componenti il Gran Magistero, ai Luogotenenti, ai Delegati Magistrali, ai Gran Priori di Luogotenenza e di Delegazione Magistrale, spetta, durante munere, il titolo di “Dignitario dell’Ordine”.

Art. 30 (Commissione permanente per l’esame delle nomine e promozioni)

  1. Fanno parte della Commissione permanente per l’esame delle nomine e promozioni tre Membri del Gran Magistero nominati dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero.

In particolari circostanze uno o più membri dell’Ordine possono esser chiamati dal Cardinale Gran Maestro a far parte di detta Commissione con incarico temporaneo.

Rappresentanti indicati dalle varie Luogotenenze e Delegazioni Magistrali, ed approvati dal Cardinale Gran Maestro, possono assistere ai lavori della Commissione, in qualità di osservatori.

  1. La Commissione ha funzione consultiva in materia di nomine e promozioni.
  1. I Componenti la Commissione restano in carica per un triennio e possono essere confermati.

Art.31 (Commissioni temporanee e consultori)

  1. Il Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero o della Presidenza, può costituire Commissioni per lo studio dei problemi organizzativi dell’Ordine e per lo studio, la progettazione e la programmazione delle opere e delle attività in Terra Santa.

Le Commissioni hanno funzione consultiva e sono presiedute da un componente del Gran Magistero, incaricato dal Cardinale Gran Maestro.

  1. Le Commissioni hanno durata temporanea, in ogni caso, non superiore al triennio dalla costituzione.
  1. Il Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero o della Presidenza può nominare a tempo indeterminato Consultori per le attività dell’Ordine e per la gestione dei beni al medesimo affidati.

TITOLO IV
MEZZI E GESTIONE FINANZIARIA DELL’ORDINE
Art. 32 (Mezzi)

  1. I fini dell’Ordine sano perseguiti con la preghiera individuale e collettiva e con tutte le iniziative promosse dagli Organi centrali dell’Ordine ed attuate dai dipendenti Organi nazionali e locali.
  1. Per il conseguimento dei suoi scopi, per la sua organizzazione e per l’attuazione delle sue opere l’Ordine si avvale delle erogazioni, delle offerte e dei contributi raccolti dagli Organi centrali, nazionali e locali.

Art. 33 (Patrimonio e gestione finanziaria)

  1. L’Amministrazione dei mezzi dell’Ordine e la gestione del suo patrimonio è affidata al Gran Magistero che le attua sotto la direzione del Cardinale Gran Maestro, seguendo i criteri di cui all’allegato B.
  1. Le disposizioni particolari contenute nell’allegato B potranno essere modificate o in sede di redazione del Regolamento generale o da determinazioni del Gran Magistero su direttiva del Cardinale Gran Maestro.

Art. 34 (Bilancio e dati amministrativi)

  1. Il bilancio dell’Ordine è annualmente predisposto dalla Presidenza del Gran Magistero e sottoposto al controllo dei Revisori dei conti, ed è approvato dal Gran Magistero.
  1. Il bilancio dell’Ordine viene redatto secondo i criteri indicati nell’allegato B, citato al precedente Articolo 33.

Art.35 (Collegio dei Revisori dei conti)

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla il bilancio predisposto dalla Presidenza del Gran Magistero e lo trasmette al Gran Magistero per l’approvazione, corredato da una propria relazione contenente rilievi e proposte.
  1. Il Collegio è composto da tré membri scelti annualmente dal Cardinale Gran Maestro.

Componenti il Collegio durano in carica ad nutum e possono  essere confermati.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELL’ORDINE
Art. 36 (Organi nazionali e locali)
La vita dell’Ordine si articola nelle singole Nazioni mediante organizzazioni locali, denominate LUOGOTENENZE o DELEGAZIONI MAGISTRALI, dalle quali dipendono le SEZIONI e le DELEGAZIONI LOCALI.

Art. 37 (Luogotenenze e Delegazioni Magistrali)

  1. L’Ordine è organizzato in Luogotenenze per Nazioni. In una stessa Nazione possono essere costituite più Luogotenenze, ciascuna con propria giurisdizione territoriale. Quando non è possibile ed opportuno istituire una Luogotenenza, può essere istituita una Delegazione Magistrale.
  1. Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali sono istituite dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero.
  1. Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali si organizzano secondo le norme degli ordinamenti nel cui ambito operano, previa approvazione del Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran

Magistero, che ne verifica la conformità con lo spirito e con lo Statuto dell’Ordine.

  1. Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, il rispetto dello Statuto e delle norme dell’Ordine, nonché l’esatto adempimento delle direttive impartite dal Cardinale Gran Maestro, dal Gran Magistero e dalla Presidenza, e delle disposizioni emanate dalle medesime Luogotenenze o Delegazioni Magistrali e dai rispettivi Consigli, tenendo conto delle legittime tradizioni, consuetudini ed esigenze dei singoli Paesi.
  1. Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali devano inviare al Cardinale Gran Maestro ed al Gran Magistero la relazione annuale di tutte le attività svolte da esse e dalle dipendenti Sezioni e/o Delegazioni locali, comprendente un particolareggiato rapporto sulla loro gestione finanziaria e amministrativa.

Art. 38 (Rappresentante delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali)
Ciascun Luogotenente o Delegato Magistrale può nominare a tempo indeterminato e con il gradimento del Cardinale Gran Maestro, un suo rappresentante, religioso o laico, residente in Roma, con il compito di tener e contatti più diretti con gli Organi centrali dell’Ordine e di intrattenere rapporti informativi tra il Gran Magistero e la propria Luogotenenza o Delegazione Magistrale.

Art. 39 (Amministrazione e gestione delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali)

  1. Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali sano responsabíli della loro amministrazione e gestione finanziaria, e non impegnano in alcun modo e in nessun caso la responsabilità del Cardinale Gran Maestro, del Gran Magistero o della Presidenza, nonostante qualsiasi approvazione o gradimento da loro ricevuti.
  1. Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali, che non siano in grado di fare fronte ai bisogni della loro amministrazione, possono trattenere una somma non superiore al 20% delle oblazioni fatte dai membri in occasione della loro ammissione o promozione.

Art. 40 (Luogotenenti, Delegati Magistrali, Reggenti “ad interim”)

  1. Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali sono dirette rispettivamenté da un Luogotenente e da un Delegato Magistrale, oppure da un Reggente ad interim, laici, assistiti da un Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale, ecclesiastici, nominati dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero o della Presidenza.
  1. Il Luogotenente, il Delegato Magistrale ed il Reggente ad interim curano le attività rispettive, vigilano sulla esatta applicazione delle direttive impartite dal Gran Magistero, dalla sua Presidenza o dal Governatore Generale.
  1. Il Luogotenente gode durante munere del titolo di “Eccellenza”.

Art. 41 (Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale, Priore Coadiutore)

  1. Il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale, ecclesiastico, è nominato preferibilmente nella persona di un Arcivescovo o Vescovo dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero o della Presidenza.

Il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale:

  1. assiste il Luogotenente, il Delegato Magistrale o il Reggente ad interim nella direzione della Luogotenenza o della Delegazione Magistrale;
  1. è la guida spirituale della Luogotenenza o della Delegazione Magistrale e si interessa a che i candidati ed i Cavalieri vivano secondo lo spirito dell’Ordine;
  1. dirige le attività religiose e spirituali della Luogotenenza o della Delegazione Magistrale ed a tal fine impartisce disposizioni ai Cerimonieri ecclesiastici ed ai Priori delle Sezioni e delle Delegazioni locali, vigilandone l’esecuzione;
  1. esplica tutti gli altri compiti ed incarichi attribuitigli dalla Statuto ed eventualmente dal Regolamento Generale;
  1. sostituisce il Luogotenente o il Delegato Magistrale o il Reggente ad interim in caso di impedimento, di assenza o di necessità, fino alla cessazione dell’impedimento o alla nomina da parte del Cardinale Gran Maestro di altro Luogotenente o Delegato Magistrale o Reggente ad interim.
  1. In quanto occorra, il Cardinale Gran Maestro, con il parere favorevole della Presidenza, ha facoltà di nominare un Priore coadiutore con l’incarico di assistere il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale.

Art. 42 (Consigli delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali)

  1. Il Luogotenente, il Delegato Magistrale, il Reggente, sono coadiuvati da un Consiglio da loro costituito, d’intesa con il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale e con l’assenso della Presidenza del Gran Magistero, scegliendone i membri fra i Cavalieri e le Dame dell’Ordine.
  1. Il Consiglio è composto da:

− il Cancelliere;

− il Segretario;

− il Tesoriere;

− il Cerimoniere ecclesiastico;

− il Cerimoniere laico;

− eventualmente da altri Consiglieri in numero non superiore ad un Consigliere ogni cento membri o frazione di cento.

Art. 43 (Sezioni-Delegazioni locali)

  1. Nell’ambito di ciascuna Luogotenenza e Delegazione Magistrale possono essere istituite Sezioni e queste, a loro volta, essere suddivise in Delegazioni locali.
  1. Possono inoltre essere istituite Delegazioni locali dipendenti direttamente dalla Luogotenenza o dalla Delegazione Magistrale.
  1. Le Sezioni e le Delegazioni locali dirette sono istituite, su proposta del Luogotenente o del Delegato Magistrale, dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero.
  1. Le Delegazioni locali appartenenti alla Sezione sono istituite, suproposta del Luogotenente o del Delegato Magistrale d’intesa con il Preside di Sezione, dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza.

Art. 44 (Presidi-Delegati locali)

  1. Le Sezioni e le Delegazioni locali sono dirette da un Cavaliere laico rispettivamente con la qualifica di Preside o di Delegato, assistito da un Priore ecclesiastico, tutti nominati dal Luogotenente o dal Delegato Magistrale, d’intesa con il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale, sentito il parere del Consiglio di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale e con il preventivo consenso della Presidenza del Gran Magistero.
  1. Per la nomina del Delegato locale, dipendente dalla Sezione deve essere sentito anche il parere del Preside della Sezione.
  1. In caso di assenza, di impedimento o di necessità, il Preside e il Delegato locale sono temporaneamente sostituiti dal Priore fino alla cessazione dell’impedimento o, fino alla nomina di un altro Preside o Delegato locale.

Art. 45 (Priori di Sezione e di Delegazione locale)

  1. Il Priore della Sezione e il Priore della Delegazione locale, ottenuto il preventivo consenso del rispettivo Ordinario, sono nominati dal Luogotenente o dal Delegato Magistrale, d’intesa con il Gran Priore di Luogotenenza o. di Delegazione Magistrale sentito il Consiglio della Luogotenenza o della Delegazione Magistrale e con il preventivo consenso della Presidenza del Gran Magistero.
  1. Il Priore della Sezione ed il Priore della Delegazione locale:
  2. assistono rispettivamente il Preside o il Delegato nella direzione della Sezione o della Delegazione locale;
  1. sono la guida spirituale rispettivamente della Sezione e della Delegazione locale;
  1. coadiuvano in tutti i suoi compiti il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale nell’ambito del territorio della Sezione o della Delegazione;
  1. dirigono le attività religiose e spirituali, rispettivamente della Sezione e della Delegazione locale;
  1. esplicano tutti gli altri compiti ed incarichi loro attribuiti dalla Statuto.

Art. 46 (Consigli di Sezione e di Delegazione locale)

  1. Il Preside nell’attività della Sezione è assistito da un Consiglio di Sezione; qualora ritenuto necessario, il Delegato locale può costituire un Consiglio di Delegazione locale.
  1. I componenti il Consiglio di Sezione ed il Consiglio di Delegazione locale sono nominati rispettivamente dal Preside o dal Delegato locale, d’intesa con il Priore e previa approvazione del Luogotenente o del Delegato Magistrale e con il consenso del Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale.

La determinazione del numero dei componenti il Consiglio spetta al Preside o al Delegato locale, d’intesa con il Luogotenente o il Delegato Magistrale ed il Priore.

E’ facoltà del Luogotenente o del Delegato Magistrale, d’intesa con il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale, sentito il Consiglio della Luogotenenza o della Delegazione Magistrale con il consenso della Presidenza del Gran Magistero, di affidare temporaneamente la direzione della Sezione o della Delegazione locale ad un Reggente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 47 (Durata delle cariche e loro gratuità)

  1. Il Luogotenente Generale, il Governatore Generale, i Vice Governatori, gli altri Dignitari componenti il Gran Magistero, i Luogotenenti, i. Gran Priori di Luogotenenza e i Priori coadiutori di Luogotenenza, i membri del Consiglio di Luogotenenza, il Preside, il Priore di Sezione, gli altri membri del Consiglio di Sezione, il Delegato locale, il Priore della Delegazione locale e gli altri membri del Consiglio della Delegazione locale restalla in carica quattro anni e possono essere riconfermati alla scadenza del termine. La durata della carica ha inizio dalla data del provvedimento di nomina.
  1. Il Delegato Magistrale ed i Consiglieri della Delegazione Magistrale, il Gran Priore della Delegazione Magistrale, ti Priore Coadiutore della Delegazione Magistrale, i membri aggiunti chiamati a far parte della Consulta dal Cardinal e Gran Maestro, il Reggente di Luogotenenza e di Delegazione Magistrale restalla in carica ad nutum.
  1. Le attività svolte in favore dell’Ordine, nell’esercizio delle funzioni inerenti alle cariche previste nel presente Statuto non sono retribuite. Ai consulenti ed ai revisori dei conti può essere assegnata dal Gran Magistero o dalla Presidenza un indennita.
  1. Nessun membro dell’Ordine può ricoprire cariche effettive in età superiore ai 75 anni.

Art. 48 (Revoca dalle cariche)

  1. L‘istituzione delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali, può essere revocata dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero.
  1. L‘istituzione delle Sezioni e delle Delegazioni locali può essere revocata dal Cardinale Gran Maestro sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero.
  1. Gli Organi delle Delegazioni Magistrali e quelli delle Reggenze delle Luogotenenze, avendo carattere temporaneo, possono essere sciolti e le nomihe dei membri degli Organi delle predette Delegazioni Magistrali e delle Reggenze delle Luogotenenze possono essere revocate dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero.
  1. Il Cardinale Gran Maestro può, per gravi motivi e sentito il parere del Gran Magistero, revocare le nomine dei Luogotenenti, sciogliere i Consigli delle Luogotenenze e revocare la nomina di uno o più membri di essi, nonché quelle dei Presidi e dei Delegati locali.
  1. In caso di scioglimento degli Organi o di revoca del Luogotenente o del Delegato Magistrale il Cardinale Gran Maestro, sentito il Gran Magistero, può invitare il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale o il Priore Coadiutore ad assumere l’ufficio interinale di Luogotenente o di Delegato Magistrale, ovvero nominare a tempo indeterminato un Reggente con gli stessi poteri del Luogotenente o del Delegato Magistrale.
  1. Il Luogotenente ed il Delegato Magistrale, d’lntesa con il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale e previa autorizzazione della Presidenza del Gran Magistero, possono, per gravi motivi, sciogliere il Consiglio di Sezione o il Consiglio di Delegazione locale e revocare la nomina di uno o più membri del Consiglio della Sezione o della Delegazione locale e nominare, a tempo indeterminato, un Reggente con gli stessi poteri del Preside o del Delegato locale.
  1. Per la revoca dei Consiglieri della Delegazione locale dipendente dalla Sezione, è necessario sentire anche il parere del Preside di Sezione o del Reggente.

Art. 49 (Cessazione dalle cariche)

  1. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Luogotenente, del Delegato Magistrale, del Reggente la Luogotenenza o la Delegazione Magistrale, i singoli membri dei rispettivi Consigli rimangono in carica, decadendo automaticamente alla nomina del nuovo Luogotenente o del Delegato Magistrale o del Reggente la Luogotenenza o la Delegazione Magistrale roa, su proposta di questi possono essere  riconfermati nell’incarico. Tale riconferma e deliberata, caso per caso, dal Cardinale Gran Maestro insieme alla Presidenza del Gran Magistero.
  1. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Preside di Sezione o del Delegato locale, i singoli membri dei rispettivi Consigli rimangono in carica, decadendo automaticamente alla nomina del nuovo Preside di Sezione o del Delegato locale, ma su proposta degli stessi possono essere riconfermati nell’incarico. Tale riconferma è deliberata, caso per caso, dal Cardinale Gran Maestro insieme alla Presidenza del Gran Magistero.

Art. 50 (Dignitari d’Onore)

Il Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero, può conferire il titolo di onore della carica ricoperta a quei Dignitari dell’Ordine che se ne siano resi particolarmente meritevoli ed altresì consentire loro, in casi eccezionali, di conservare il titolo di Eccellenza.

Art. 51 (Provvedimenti disciplinari)

Il Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero o della sua Presidenza, direttamente o su proposta del Gran Magistero, della sua Presidenza o delle rispettive Luogotenenze, o Delegazioni Magistrali, ha facoltà di adottare, dopo opportune istruttorie, provvedimenti di revoca dall’appartenenza all’Ordine o di decadenza, di sospensione temporaneal dalle attività ovvero provvedimenti di richiamo scritto o verbale.

Qualora le circostanze siano tali da consigliarlo, il Cardinale Gran Maestro non ha l’obbligo di comunicare ad alcuno i motivi che hanno determinato i provvedimenti presi.

Art.52 (Cenni di araldica-Uniformi ed insegne)

  1. I cenni di araldica sull’Ordine, la descrizione e l’uso delle uniformi e delle insegne sono riportati nell’appendice 2ª.
  1. Le disposizioni contenute nella predetta appendice potranno essere modificate o in sede di redazione del Regolamento generale o da determinazioni del Gran Magistero su direttiva del Cardinale Gran Maestro.

Art.53 (Regolamento generale)

  1. Il Cardinale Gran Maestro ha facoltà di promulgare, sentito il Gran Magistero, norme regolamentari integrative del presente Statuto e disposizioni normative per le Cerimonie e le Investiture, per le caratteristiche e l’uso degli stemmi dell’Ordine, del Cardinale Gran Maestro, del Gran Magistero, delle Luogotenenze o delle Delegazioni Magistrali, delle Sezioni e delle Delegazioni locali, per l‘uso dell’emblema negli stemmi, per le insegne dell‘Ordine, nonché per la determinazione delle caratteristiche e dell’uso dei mantelli, delle mozzette, delle uniformi e delle decorazioni secondo le varie classi ed i vari gradi.
  1. Ogni Luogotenenza ha facoltà di redigere un proprio Regolamento che non sia in contrasto con il presente Statuto e che deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Gran Magistero.

Art. 54 (Disposizioni finali)

Nonostante le opportune traduzioni del presente Statuto in varie lingue, il presente testo in lingua italiana è l’unico autentico ed ha valore ufficiale.

ALLEGATO A

AMMISSIONI E PROMOZIONI-GRADI CAVALLERESCHI

Art. 1 (Procedura per le ammissioni e per le promozioni)

  1. Le nomine e le promozioni sono da considerarsi in relazione con la situazione delle Luogotenenze o delle Delegazioni Magistrali in ciascun Paese e fondamentalmente con il grado di attività caritativa che i Confratelli riescono a svolgervi a favore delle Opere di Terra Santa.
  1. I membri dell’Ordine nell’interesse superiore dell’Istituzione debbono essere prescelti fra coloro che, dotati di esperienza e serietà di intenti, abbiano dato già prova di vita esemplare e di maturità in altri settori dell’agire, per cui per essere ammessi nell’Ordine i Cavalieri debbono avere compiuto venticinque anni.
  1. Le domande per le ammissioni e per le promozioni dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
  1. per le ammissioni:

– certificato relativo al Sacramento del Battesimo e, per i coniugati, anche quello del Matrimonio religioso;

– currículum vitae (con i dati anagrafici, di residenza e di attività).

Inoltre la Luogotenenza o la Delegazione Magistrale procurera per il Gran Magistero:

– attestato del Parroco;

– nulla osta dell‘Ordinario;

– attestato di benemerenza acquisita verso la Terra Santa.

  1. per le promozioni:

– benestare del Gran Priore di Luogotenenza che ne deve informare l’Ordinario ed ottenerne conferma scritta;

– certificato di Matrimonio religioso se il matrimonio stesso è stato contratto dopo l’ammissione;

– attestato di ulteriori benemerenze per la Terra Santa, acquisite dopo l’ammissione o l’ultima promozione.

  1. Le pratiche per le ammissioni e le promozioni, prima di essere. sottoposte al parere delta Commissione per l’esame delle nomine e promozioni e delta Presidenza, sono esaminate ed istruite dal Cancelliere dell’Ordine.

Art.2 (Conferimento dei gradi cavallreschi)

  1. Classe dei Cavalieri di CoUare e deUe Dame di CoUare

Nell’Ordine la Classe dei Cavalieri di Collare e delle Dame di

Collare è la più elevata in grado.

Il Collare è conferito ad eminentissime personalità

ecclesiastiche o laiche di altissima dignità, in casi del tutto eccezionali.

Spetta di diritto al Cardinale Gran Maestro ed al Patriarca

Latino di Gerusalemme.

  1. Classe dei Cavalieri
  2. Cavalieri

Sono scelti fra persone di profonda e praticat Fede

Cattolica, di specchiata condotta morale e che abbiano

acquisito particolari benemerenze a favore delle Opere e

delle Istituzioni Cattoliche di Terra Santa ed a favore

dell’Ordine. Possono essere nominati Cavalieri del Santo

Sepolcro anche Ecclesiastici che assolvono compiti

spirituali e religiosi in seno all’Ordine o che abbiano

acquisito speciali benemerenze verso l’Ordine e le Opere

Cattoliche in Terra Santa.

  1. Commendatori

Il grado di Commendatore viene conferito, di regola, oltre

che ai Canonici del Capitolo Patriarcale della Basilica del

Santo Sepolcro di Gerusalemme, a Protonotari Apostolici ed

altri Prelati di elevata dignità Ecclesiastica, ad alte

Personalità civili e militari che abbiano acquisito

benemerenze verso l’Ordine e le Opere di Terra Santa e, di

regola, a Cavalieri del Santo Sepolcro che abbiano

conseguito nuove benemerenze verso l’Ordine e le predette

Opere.

  1. Commendatori con Placca o Grandi Ufficiali

Grado conferito di regola ad Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi

Residenziali o Titolari, ed a Membri dell’Ordine, di regola già

insigniti della Commenda, e che si siano resi ulteriormente

benemeriti.

  1. Cavalieri di Gran Croce

Grado conferito ad Em.mi Cardinali di S.R.C., ad altissime

Personalità civili e militari che abbiano acquisito speciali ed

importanti meriti verso l’Ordine e le Opere di Terra Santa ed

a Membri dell’Ordine di regola già insigniti della Commenda

con Placca, che abbiano conseguito nuove ed eccezionali

benemerenze.

  1. Classe delle Dame
  2. Dame

Sono scelte fra persone di profonda e praticata Fede

Cattolica, di specchiata condotta morale eche abbiano

acquisito particolari benemerenze a favore dell’Ordine e

delle Opere e delle Istituzioni Cattoliche di Terra Santa.

  1. Dame di Commenda

La Commenda può essere conferita in riconoscimento di

eccezionali meriti verso l’Ordine e, di regola, in via di

promozione a Dame dell’Ordine resesi ulteriormente

benemerite verso di questo e le sue Opere.

  1. Dame di Commenda con Placca

Grado di regola conferito per promozione alle Dame di

Commenda per ulteriori loro benemerenze.

  1. Dame di Gran Croce

Grado conferito alle Consorti di Personaggi di altissima

dignità, purché Cattoliche praticanti o, per promozione, a

Dame dell‘Ordine, di regola già insignite della Commenda

con Placca, che abbiano conseguito ulteriori eccezionali

benemerenze verso l’Ordine medesimo e le sue finalità.

ALLEGATO B

GESTIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Art.1

(Patrimonio e gestione finanziaria)

  1. Il Gran Magistero, sotto la direzione del Cardinale Gran Maestro

ed a mezzo della sua Presidenza amministra:

  1. il patrimonio dell’Ordine;
  2. le tradizionali oblazioni elargite in occasione di nomine e

promozioni e le destina per Opere di Terra Santa;

  1. le offerte pervenute a qualsiasi titolo ed in particolare:

1) per Opere in Terra Santa non specificamente designate

dagli offerenti e le destina ad Opere in Terra Santa

secondo le necessità delle medesime Opere e la

disponibilità di mezzi finanziari;

2) per Opere in Terra Santa specificamente designate

dagli offerenti e le destina conformemente alle

intenzioni da loro espresse, trasmettendole senza alcun

ritardo ai destinatari.

  1. L’Ordine, nella sua amministrazione centrale:
  2. è tenuto a mantenere un fondo di riserva per spese

impreviste in Terra Santa, per l’amministrazione dell’Ordine

e per la conservazione, la manutenzione e l’assicurazione

del suo patrimonio;

  1. non dovrà impegnarsi a favore di persone o opere che non

appartengano alla Terra Santa.

  1. Eventuali offerte a favore di determinate Opere da effettuarsi in

Terra Santa verranno dal Gran Magistero o dalla Presidenza utilizzate

secondo l’indicata destinazione, concordata con il Cardinale Gran

Maestro, previa consultazione, se necessario, dell’eventuale

Commissione appositamente costituita per la programmazione delle,

Opere in Terra Santa. Con tale procedimento non sono in alcun modo

esclusi contatti diretti delle Luogotenenze con la Terra Santa, rimanendo

ferme però le necessarie scelte prioritarie ed i necessari coordinamenti

e controlli da parte del Cardinale Gran Maestro e del Gran Magistero.

Art. 2

(Bilancio e dati amministrativi)

Il bilancio dell’Ordine è riferito all’anno solare e viene redatto in

due Sezioni:

  1. la prima riguardante i contributi e le oblazioni inviate dalle

Luogotenenze e Delegazioni Magistrali e dai Confratelli per le Opere in

Terra Santa, sia con destinazione generica, sia con destinazione

specifica;

  1. la seconda concernente le entrate proprie e le spese relative

alla gestione delle attività del Gran Magistero.

APPENDICE I

BENEFICI SPIRITUALI CONCESSI ALL‘ORDINE EQUESTRE DEL SANTO

SEPOLCRO DI GERUSALEMME DAI SOMMI PONTEFICI

SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Beatissime Pater,

Moderator in spiritualibus Ordinis Equestris S. Sepulcri

Hierosolymitani, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

humiliter petit lit, ad normam Constitutionis Apostolicae “Indulgentiarum

doctrina” diei 1 ianuarii 1967, n. 14, Indulgentiae, a Sancta Sede

sodalibus praedicti Ordinis concessae, recognoscantur.

Et Deus, etc.

Die 23 septembris 1967

SACRA PAENITENTIARIA, de speciali et expressa Apostolica

Auctoritate, benigne concedit plenariam Indulgentiam, a praedictis

sodalibus acquirendam, dummodo, suetis conditionibus (confessione,

communione et oratione ad mentem Summi Pontificis) rite adimpletis,

emiserint vel renovaverint, saltem privatim, promissionem fideliter

servandi consociationis statuta:

  1. – die inscriptionis;
  2. – diebus festis: Beatae Mariae Virg. Reginae Palestinae, (ric:

22 Agosto)

– Exaltationis S. Crucis, (ric: 14 Settembre)

– S. Pii X, ( » : 21 Agosto)

– S. Helenae ( » : 18 Agosto)

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum

Litterarum in forma brevi expeditione.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

DE MANDATO EMINENTISSIMI

APPENDICE II

CENNI DI ARALDICA PRECEDENZE

UNIFORMI ED INSEGNE DELL’ORDINE

TITOLO I

CENNI DI ARALDICA E PRECEDENZE

La Croce di Goffredo

La Croce che reca all’estremita di ogni braccio una traversa,

dicesi potenziata.

Al tempo delle Crociate, la Croce potenziata, con l’aggiunta di

quattro crocette nei quattro cantoni, divenne la divisa e l’emblema

dell’Ordine del Santo Sepolcro.

Fu detta Croce Gerosolimitana o. di Goffredo di Buglione, perché

la tradizione vuole che primo a portarla sia stato appunto il conquistatore

di Gerusalemme.

Fu pille detta Croce quintuplice; essa ricorda le cinque piaghe di

Cristo e lo smalto rosso dell’insegna dei Cavalieri è appunto un pio

ricordo del Sangue sparso sul Calvario; mentre quando la Croce è d’oro

(armi del Regno di Gerusalemme, della Palestina, del Regno di Cipro)

costituisce il simbolo dell’inimenso valore della Passione.

Nell’antico Statuto dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di

Gerusalemme (1099) pubblicato da Antonio Regnault, a Lione, nel 1573,

all’art. 4 è riportato:

“di più, in onore della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, e

per la riverenza che abbiamo al Santissimo Papa, alla Sede Apostolica, e

per l’obbedienza ai Vicari di Dio in terra ed anche ai Vescovi della grande

città di Roma, abbiamo assunto umilmente le ‘Santisgime Croci’, con cui

abbiamo segnato noi ed i nostri soldati in onore delle cinque piaghe di

Nostro Signore Gesù Cristo, per essere maggiormente concordi contro

simili infedeli, e per distinguere noi ed il nostro popolo cristiano tanto

vivo quanto morto, nelle Regioni degli infedeli. Di più, abbiamo preso

visione e decretato di fondare l’Ordine del Santo Sepolcro della nostra

città di Gerusalemme, in onore e riverenza della Santissima

Resurrezione, ed al nostro nome cristiano abbiamo aggiunto la dignità di

Primate di detto Ordine e abbiamo voluto che le dette Croci rosse, in

onore delle piaghe inflitte a Nostro Signore Gesù Cristo, fossero portate

dai Cavalieri di detto Ordine. Molti ne abbiamo insigniti, ed essi

contraddistinti con dette Croci; affinché potessero essere riconosciuti

da noi e dagli infedeli nel caso in cui fossero stati sbandati o

impossibilitati a rimanere al servizio dell’esercito”.

Art. 1

(Stemma e Sigillo)

  1. L‘Ordine, per antica tradizione, porta lo Stemma attribuito al

Regno Latino di Gerusalemme, che è d’argento alla Croce

Gerosolimitana d’oro e smaltata in colore sanguigno.

Elmo d’oro, cimato della Corona di Spine di Nostrc. Signore

Gesù Cristo, al Cimiero, del globo terrestre sormontato dalla Croce,

affiancata da due bandiere d’argento con la Croce di porpora

Gerosolimitana al centro.

Tenenti: Due Angeli con dalmatica rossa; l’uno (a destra)

reggente il Vessillo Crociato; l’altro (a sinistra) reggente il bordone e la

conchiglia.

Motto: “Deus lo vult” in carattere capitale romano su lista bifida

sotto la punta dello scudo.

  1. Sigillo dell’Ordine, a forma di mandorla, chiusa da una cornice

in oro con la Corona di Spine di Nostro Signore Gesù Cristo, ritrae,

sbalzata in argento, o impressa in cera, la figura di Cristo Risorgente dal

Sepolcro.

Art. 2

(Stemma del Cardinale Gran Maestro)

Il Cardinale Gran Maestro inquarta il proprio stemma con lo

stemma dell’Ordine: d’Argento alla Croce d’Oro, smaltata in colore

sanguigno, cimato dal Cappello Rosso, con facoltà del manto, movente

dalla Corona di Spine sormontata dal Cimiero.

Lo Scudo è circondato dal Collare dell’Ordine.

Il Cardinale Gran Maestro nel suo stemma fa uso del Capo alla

Croce di Gerusalemme.

Art.3

(Privilegi araldici)

Gli Arcivescovi, i Vescovi ed i Prelati che godono del privilegio

araldico ed i Cavalieri cui sia riconosciuto un titolo nobiliare possono:

  1. gli ecclesiastici, inquartare il proprio stemma con la Croce

Gerosolimitana;

  1. i laici, possono accollare il proprio scudo alla Croce

dell‘Ordine, privilegio non trasmissibile.

Anche le Dame che godono di un titolo nobiliare possono accollare

il proprio scudo alla Croce dell’Ordine.

I Cavalieri e le Dame nobili, aventi un proprio stemma, possono

sospendere la Croce .dell’Ordine sotto la punta dello scudo:

– i Cavalieri con un nodo fiero;

– i Commendatori appesa ad un nastro fiero limitato alla base

dello scudo;

– i Commendatori con Placca con trofeo pendente da un nastro

fiero sorgente dai fianchi delio scudo;

– i Cavalieri di Gran Croce fasceranno lo scudo con il nastro

dell’Ordine, da cuí pende la Croce con trofeo;

– i Cavalieri di Collare, i componenti il Gran Magistero, i

Luogotenenti in carica e d’Onore, e i Gran Priori potranno

partire della Croce di Gerusalemme con la partitura crociata a

destra.

Il Patriarca Gran Priore e l’Assessore fanno uso del Capo della

Croce di Gerusalemme.

I Cavalieri e le Dame che non abbiano proprio stemma, hanno

facoltà di fregiarsi della Croce dell’Ordine.

Art.4

(Elenco delle precedenze)

Le precedenze tra i membri che ricoprono particolari cariche

nell‘Ordine sono le seguenti:

  1. Cardinale Gran Maestro
  2. Patriarca Gran Priore
  3. Assessore
  4. Luogotenente Generale
  5. Governatore Generale
  6. Vice Governatori Generali
  7. Cancelliere dell’Ordine
  8. Cerimoniere dell’Ordine
  9. Altri Membri del Gran Magistero
  10. Altri Membri della Consulta
  11. Luogotenenti
  12. Gran Priori di Luogotenenza
  13. Reggenti di Luogotenenza
  14. Delegati Magistrali
  15. Gran Priori di Delegazione Magistrale
  16. Reggenti di Delegazione Magistrale
  17. Priori Coadiutori di Luogotenenza o Delegazione Magistrale
  18. Presidi di Sezione
  19. Priori di Sezione
  20. Delegati locali
  21. Priori di Delegazione locale

A parità di carica e di grado la precedenza segue l’anzianità di

nomina nella carica.

TITOLO II

UNIFORMl ED lNSEGNE

Art.5

(Uniforme e distintivi di grado)

  1. L‘Uniforme non è più obbligatoria.

Rimane confermato invece l’uso del mantello e del copricapo,

la foggia dei quali è precisata ai punti che seguono.

  1. Il mantello è a ruota intera di panno bianco avorio; lungo fino a

10 cm. sotto il ginocchio, con collo di velluto bianco, alamari di cordone

bianco, mostra di raso bianco, Croce di Goffredo di Buglione (alta cm.

25) in panno scarlatto sul centro della pettina. Il mantello va portato

senza feluca, su abito da cerimonia, con decorazioni o con l’abito scuro,

senza decorazioni, a seconda delle circostanze.

Nell’uno e nell’altro caso il Cavaliere può portare il berretto di

velluto nero, con le distinzioni di grado precisate al seguente punto 3.

Nelle funzioni religiose ed in altre Cerimonie, il Luogotenente

Generale, il Governatore, i Vice Governatori, i Membri del Gran

Magistero, i Luogotenenti in carica e d’onore, possono portare il

mantello capitolare, di panno bianco, ampio a grande ruota, lungo fino a

terra, con bavero rovesciato, Croce di Goffredo scarlatta sotto la spalla

sinistra, di misura identica aquella dei mantelli d’uniforme, grande

cordoniera di cordone d’oro con nappe ugualmente in oro e fermaglio

scorsoio, lungo circa la metà del mantello. Il mantello è chiuso sul

davanti con apertura di circa cm. 50 sotto il bavero.

Col mantello capitolare si porta il berretto di velluto nero col

distintivo di grado.

  1. Il berretto, di velluto nero, a forma di cuffia sostenuta

verticalmente a destra da una fascia di velluto uguale, ad ala rialzata e

sagomata, che gira tutt’intorno alla cuffia e a sinistra degrada fino a

raggiungere un’altezza di cm. 4.

Nel bicorno della’fascia di cm. 12 è applicato il distintivo, con le

seguenti distinzioni’ di grado:

Cavaliere

– Croce di Goffredo di Buglione scarlatta su Scudo d’Argento

(dimensioni dello scudo mm. 40 x 37,5)

Commendatore

– Croce di Goffredo di Buglione scarlatta su Scudo d’Argento

su disco di velluto nero (cm. 6) contornato da un cordone di

ricamo in oro (mm. 3);

Commendatore con Placca (Grand’Ufficiale)

– Croce di Goffredo di Buglione scarlatta su Scudo d’Argento

su disco di velluto nero (cm. 7,5) contornato da due córdoni

di ricamo in oro (mm. 3);

Cavaliere di Gran Croce.

– Croce di Goffredo di Buglione scarlatta su Scudo d’Argento

su disco di velluto nero (cm. 7,5) contornato da un cordone

di ricamo in oro (mm. 3).

Lo Scudo e contornato da un serto di foglie d’ulivo ricamato

in oro;

Cavaliere di Collare

– Croce di Goffredo di Buglione scarlatta su Scudo d’Argento

su disco di velluto nero (cm. 7,5) contornato da un cordone

di ricamo in oro (mm. 3).

Lo Scudo e contornato da un serto di Corone di Spine.

  1. Le Dame indossano un vestito nero accollato con maniche

lunghe, velo nero sul capo e mantello di velluto di seta nero (foderato di

seta nera) con Croce di Goffredo in panno scarlatto filettato d’oro.

Art.6

(Insegne dell’Ordine)

  1. L‘insegna dell’Ordine è, secondo l’antico costume, la Croce,

che ha il suo nome da Goffredo di Buglione, e cioè la Croce potenziata

d’oro, smaltata in colore sanguigno, con aderenti ai quattro lati, quattro

croci ugualmente d’ord e smaltate dello stesso colore. Il nastro da cui

deve pendere la Croce è di seta marezzata di colore nero.

  1. Le insegne delle tre classi hanno le seguenti caratteristiche
  2. Cavalieri e Dame di Collare.

Per i Cavalieri di Collare, Collare snodabile in due tratti, con

maglia alla Croce di Gerusalemme smaltata di rosso (6 Croci), alternata

da sette coppie di piastrine rettangolari in oro, con il motto “Deus lo

vult”, da cui pende in basso il Trofeo Militare, reggente la Croce di

Goffredo di Buglione smaltata di rosso, sormontata dalla figura in rilievo,

in oro, del Cristo Risorgente dal Sepolcro e contornata da una ghirlanda

di foglie in oro, smaltata di verde e Placca.

La Placca e raggiante d’argento di cm. 8,5, sormontata da un disco in

oro di cm. 4, sul quale è sovrapposta su fondo smaltato di bianco la

Croce di Gerusalemme smaltata di rosso con applicata la figura, in

rilievo, in oro, di Cristo Risorgente dal Sepolcro e contornata da una

ghirlanda di foglie d’ulivo, in oro, smaltata di verde.

Per le Dame di Collare, Collare uguale a quello previsto per i

Cavalieri di Collare, ma con il fiocco che sostituisce il Trofeo Militare e

Placca.

La Placca è uguale a quella prevista per i Cavalieri di

Collare.

  1. Cavalieri

Per i Cavalieri di Gran Croce, Croce di Goffredo di Buglione

smaltata di rosso, di cm. 5, sormontata da Trofeo Militare con fascia a

tracolla di seta marezzata nera di cm. 10 che si porta dalla spalla destra

al fianco sinistro e Placca.

La Placca è raggiante d’argento di cm. 8,5, sulla quale e

sovrapposta la Croce di Goffredo, smaltata di rosso, di cm. 5.

Per i Commendatori con Placca, Croce di Goffredo smaltata

di rosso, di cm. 5, sormontata da Trofeo Militare, con Placca. La Placca è

uguale a quella prevista per i Cavalieri di Collare, senza l’effige di Cristo

Risorgente dal Sepolcro.

Per i Commendatori, Croce di Goffredo smaltata di rosso di

  1. 5, sormontata da Trofeo Militare;

Per i Cavalieri, Croce di Goffredo, smaltata di rosso di cm.

3,5 sormontata da Trofeo Militare.

  1. Dame

Per le Dame di Gran Croce, Cuoce di Goffredo di Buglione

smaltata di rosso, di cm. 5, sormontata da fiocco, con fascia a tracolla di

seta marezzata nera di cm. 10 che si porta dalla spalla destra al fianco

sinistro e Placca.

La Placca è uguale a quella prevista per i Commmendatori

con Placca.

Per le Dame di Commenda con Placca, Croce di Goffredo,

smaltata di rosso, di cm. 5, sormontata da fiocco, con Placca.

La Placca e uguale a quella prevista per i Commmendatori

con Placca.

Per le Dame di Comme-nda, Croce di Goffredo. smaltata di

rosso, di cm. 5, sormontata da fiocco.

Per le Dame, Croce di Goffredo smaltata di rosso, di cm. 3,5

sormontata da fiocco.

  1. Il nastro dell’Ordine è di seta marezzata di color nero.

Il nastro, che sostiene, al colla la Croce di Goffredo, dei

Commendatori con Placca, e dei Commendatori è di cm. 5,

quello dei Cavalieri è di cm. 3,5.

La Placca si applica sul lato sinistro del petto.

Possono portarsi all’occhiello le rosette del rispettivo grado.

Art.7

(Mozzetta per gli Ecclesiastici)

I Sacerdoti membri dell’Ordine possono usare il rocchetto, con

paramani neri, salvo che per altro titolo non spettino loro paramani di

colore violaceo o cremisino, e la mozzetta di lana, di color bianco, di

misura normale, con Croce di Goffredo di Buglione scarlatta sulla spalla

sinistra (cm. 20×20).

Non usando la mozzetta, essi possono indossare il mantello

d’uniforme.

In ogni caso essi portano le insegne del proprio grado sul petto e/o

al colla, sulla veste talar e o sulla mozzetta.

Art.8

(Uso dell’uniforme)

I Cavalieri non possono indossare l’uniforme e neppure il solo

mantello, in pubbliche funzioni e cerimonie, senza previa autorizzazione

della rispettiva Luogotenenza o Delegazione Magistrale, nonché della

Luogotenenza o della Delegazione Magistrale ove abbia luogo la funzione

o cerimonia.

La stessa norma vale per l‘uso del mantello dell’Ordine da parte

delle Dame.

Art.9

(Insegne delle Decorazioni al Merito)

  1. L’insegna della Croce al Merito è costituita da una Croce

potenziata, d’oro, smaltata di rosso, con una Corona di spine d’oro,

passante tra i bracci della Croce.

Il nastro è di seta bianca a tre strisce longitudinali rosse, il

bianco ricorda il mantello dell’Ordine, il rosso le Croci che lo fregiano.

  1. Le insegne delle singole classi hanno le seguenti

caratteristiche:

– Croce al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme:

l‘insegna di cm. 5,2, si porta al collo appesa ad un nastro di

  1. 4,5.

– -Croce con Placca d’argento al Merito del Santo Sepolcro di

Gerusalemme:

l‘insegna di cm. 5,2, si porta al collo appesa ad un nastro di

  1. 4,5. La Placca è raggiante d’argento, di cm. 7,2 con

sovrapposta l’insegna di cm. 3,5.

– Croce con Placca d’oro al Merito del Santo Sepolcro di

Gerusalemme:

l’insegna di cm. 6,4, é .appesa ad una fascia di seta della

larghezza di cm. 10 che si porta a tracolla dalla spalla destra

al fianco sinistro.

La Placca è raggiante d’argento di cm. 8,5, con sovrapposta

l’insegna, di cm. 5,2.

La Placca si porta sul lato sinistro del petto.

Art. 10

(Insegne delle distinzioni speciali)

  1. Palma di Gerusalemme (d’oro, d’argento e di bronzo)

La Palma dell’Ordine (cm. 4 x 4) reca sul recto la Croce di

Goffredo di Buglione su scudo d’oro, d’argento o di bronzo, con in capo il

motto “Deus lo vult”, il tutto fasciato da due Palme di forma elittica, l’una

con le fronde d’ulivo; l’altra con bacche d’alloro, smaltate di verde.

Nel verso è incisa la scritta: “Palma Equestris Ordinis Sancti

Sepulcri Hierosolymitani”.

Gli insigniti della Palma dell’Ordine portano la Palma al petto,

appesa ad un nastro di seta marezzata nera di cm. 3,5.

  1. Conchiglia del Pellegrino

La Conchiglia del pellegrino (cm. 4 x 4,5) è uno speciale

distintivo raffigurante la Conchiglia in argento, a valva frontalmente

aperta, campeggiata dalla Croce di Goffredo di Buglione smaltata di

rosso filettata in oro di cm. 2.

Art. 11 (Vessilli dell’Ordine)

  1. Labaro dell’Ordine

L’Insegna dell’Ordine consiste nel Gonfalone di seta bianca al palo di rosso, sormontata da Trofeo Militare. Il pannello di cm. 1,80 x 2,10 è annodato all’asta trasversale da passetti a merlo guelfo. Dall’asta orizzontale inferiore pende una frangia di m. 0,40, raffigurante nei colori e nei ciondoloni le Luogotenenze dell’Ordine. Nel recto del Gonfalone campeggia la figura del Cristo Risorgente dal Sepolcro, che regge il Vessillo Crociato.

Sulla testata del Sepolcro vuoto è steso a festone il cartiglio con il motto a caratteri gotici: “Deus lo vult”.

La figura del Cristo Risorgente è chiusa ai lati da un motivo ornamentale alternato da Croci di Goffredo di Buglione e Corone di Spine. Dai pomelli dell’asta trasversale superiore pendono i nastri dell’Ordine di seta nera marezzata.

Nel verso del Gonfalone campeggia la Croce di Goffredo di Buglione.

Il Gonfalone è custodito nella sede dell’Ordine a Roma. Il suo uso è disciplinato dal Cardinale Gran Maestro.

  1. Stendardo delle Luogotenenze

L’Insegna delle Luogotenenze dell’Ordine è lo Stendardo di seta bianca, al palo di rosso, sormontata dal Trofeo Militare. Il parinello largo m. 0,80 x 2,40, terminante a punta, reca nel recto la figura del Cristo Risorgente dal Sepolcro, che regge il vessillo crociato e, alla base, il cartiglio con il motto: “Deus lo vult”, che può essere anche tradotto nella lingua della rispettiva Nazione. Dai pomelli dell’asta trasversale pendono i nastri: a destra quello dell’Ordine di seta nera marezzata, a sinistra quello con i colori della Nazione della Luogotenenza. Nel verso dello Stendardo campeggia la Croce di Goffredo di Buglione.

Lo Stendardo è custodito nella sede della Luogotenenza e ne dispone il Luogotenente.

  1. Insegna delle Sezioni

L‘Insegna delle Sezioni è il Vessillo di seta bianca al palo di rosso, sormontata dal Trofeo Militare.

Nel recto del drappo alto m. 0,60 x 0,60 con coda di rondine di 0,80 campeggia la Croce di Goffredo di Buglione.

Nel verso campeggiano l’arme o i colori della Regione.

Dal palo del Vessillo pendono accoppiati i nastri dell’Ordine e della Regione.

Il Vessillo è custodito nella sede della Sezione e ne dispone il Preside.